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Doping
Legge antidoping
(Testo
approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 16 novembre 2000,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 18 dicembre 2000)
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Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping
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Art. 1.
(Tutela sanitaria delle attività sportive.
Divieto di
doping)
1.
L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e
collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori
educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice,
fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29
novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti
normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può
essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi
natura che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.
2.
Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la
sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed
idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai
fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione
di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione
di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e
comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci,
delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In
presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate dal
medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purchè sia
attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di
registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche
esigenze terapeutiche. In tale caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a
disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può
partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi,
purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.
Art. 2.
(Classi delle sostanze dopanti)
1. I
farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche
mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell’articolo 1,
sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di
Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e
delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi
internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o
di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d’intesa
con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attività sportive di cui all’articolo 3.
2. La
ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive
caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche
mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le
classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei
mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al
comma 1.
4. Il
decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive)
1. È
istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività
sportive, di seguito denominata "Commissione", che svolge le seguenti attività:
a)
predispone le classi di cui all’articolo
2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui
all’articolo 2, comma 3;
b)
determina, anche in conformità alle
indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i
criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le
competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è
effettuato dai laboratori di cui all’articolo 4, comma 1, tenuto conto delle
caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;
c)
effettua, tramite i laboratori di cui
all’articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport,
i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori
gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle
pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
d)
individua le forme di collaborazione in
materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario
nazionale;
e)
mantiene i rapporti operativi con l’Unione
europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a
programmi di interventi contro il doping.
f)
può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle
attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso
tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione
con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di
promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei
medici specialisti di medicina dello sport.
2. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di
funzionamento della Commissione.
3. La
Commissione è composta da:
a)
due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di
presidente;
b)
due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
c)
due rappresentanti della Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome;
d)
un rappresentante dell’Istituto superiore
di sanità;
e)
due rappresentanti del CONI;
f)
un rappresentante dei preparatori tecnici
e degli allenatori;
g)
un rappresentante degli atleti;
h)
un tossicologo forense;
i)
due medici specialisti di medicina dello
sport;
l)
un pediatra;
m)
un patologo clinico;
n) un
biochimico clinico;
o) un
farmacologo clinico;
p)
un rappresentante degli enti di promozione
sportiva.
q) un
esperto in legislazione farmaceutica.
4. I
componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del
comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i
componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati
dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle
lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di
cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla
Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.
5. I
componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e
restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il
compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l’attività della
Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il
limite massimo di lire 2 miliardi annue.
Art. 4.
(Laboratori per il controllo sanitario
sull’attività sportiva)
1. Il
controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate
dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), è
svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo
internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell’ordinamento
internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la
Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la
misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori
accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale
nè del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono
sottoposti alla vigilanza dell’Istituto superiore di sanità, secondo modalità
definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore
dell’Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. I
laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a)
effettuano i controlli anti-doping
secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera b);
b)
eseguono programmi di ricerca sui farmaci,
sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping
nelle attività sportive;
c)
collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al
comma 3 del presente articolo.
3. I
controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle
individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da
laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con
decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A
decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e
comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di
controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.
Art. 5.
(Competenze delle regioni)
1. Le
regioni, nell’ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di
prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i
servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le
attività dei laboratori di cui all’articolo 4, comma 3.
Art. 6.
(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)
1. Il
CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive,
gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i
loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in
particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati
in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2. Le
federazioni sportive nazionali, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta loro
dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o
l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive
e per l’adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da
condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o
biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui
all’articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche
siano considerati dopanti nell’ambito dell’ordinamento internazionale vigente.
3. Gli
enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti
necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla
presente legge.
4. Gli
atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria
conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.
5. Il
CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell’attività
sportiva curano altresì l’aggiornamento e l’informazione dei dirigenti, dei
tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti
il doping. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Farmaci contenenti sostanze dopanti)
1. I
produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi
farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui
all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero
della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e
vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni
singola specialità farmaceutica.
2. Le
confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno
il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull’involucro e sul foglio
illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell’apposito
paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva".
3. Il
Ministero della sanità controlla l’osservanza delle disposizioni di cui al comma
2 nelle confezioni dei farmaci all’atto della presentazione della domanda di
registrazione nazionale, ovvero all’atto della richiesta di variazione o in sede
di revisione quinquennale.
4. Le
preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o
eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a
quelle di cui all’articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro
presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a
conservare l’originale della ricetta per sei mesi.
Art. 8
(Relazione al Parlamento)
1. Il
Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, nonchè sull’attività svolta dalla
Commissione.
Art. 9.
(Disposizioni penali)
1. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi
a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura
ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi
previste all’articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni
patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti,
ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali
farmaci o sostanze.
2. La
pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi
previste all’articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed
idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a
modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
3. La
pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
a)
se dal fatto deriva un danno per la
salute;
b)
se il fatto è commesso nei confronti di un
minorenne;
c)
se il fatto è commesso da un componente o
da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una
società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il
fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna
consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.
5. Nel
caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue
l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni
sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal
CONI.
6. Con la
sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze
farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
7.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente
attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali
diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai
dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci
direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150
milioni.
Art. 10.
(Copertura finanziaria)
1. Gli
oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, valutati in lire 2 miliardi
annue, e dell’articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere
dall’anno 2000, sono posti a carico del CONI. L’importo corrispondente ai
predetti oneri è versato dal CONI all’entrata del bilancio dello Stato entro il
31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
L’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è
riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della sanità.
3. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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